Entra
in vigore oggi, 19 gennaio 2013, la nuova legislazione europea che
regola il rilascio delle patenti di guida all'interno dell'Unione
Europea (EU27).
Si
tratta del Decreto legislativo n. 59 del 18 aprile 2011 emanato «in
attuazione delle direttive europee 2006/126/CE e 2009/113/CE
concernenti le patenti di guida».
I
principali cambiamenti riguardano:
- introduzione di una vera e propria patente di guida per l'abilitazione a condurre i ciclomotori (patente AM), fermo restando il superamento dell'esame a quiz e della prova pratica di guida;
- diversa articolazione dei permessi di guida in base all'età minima necessaria per il conseguimento, il che porta le categorie delle patenti (erano le A, B, C, E, e D) ad un totale di 15, creando delle sottocategorie (v. tabella allegata).
Naturalmente
rimangono valide le categorie e le abilitazioni in essere per le patenti conseguite
fino al 18 gennaio 2013.
Ecco
la tabella delle varie tipologie di patente di guida:
Tipologia
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Abilita
alla guida di
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Età
dalla quale si può conseguire
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AM
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Ciclomotori
a 2 o 3 ruote e quadricicli leggeri con cilindrata fino a 50 cm³
o potenza fino a 4 kW (5,5 CV circa), velocità fino a 45 km/h,
massa a vuoto fino a 350 kg, batterie escluse. È l'unica patente
"contenuta" in tutte le altre.
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14
anni (Italia), abilita alla guida negli altri paesi della UE da 16
anni.
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A1
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Motocicli
di cilindrata fino a 125 cm³,
potenza fino a 11 kW (15 CV) e rapporto potenza/peso fino a 0,1
kW/kg e tricicli di potenza fino a 15 kW (circa 20 CV).
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16
anni, trasporto passeggeri dai 18 anni.
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A2
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Motocicli
di potenza fino a 35 kW (48 CV) e rapporto potenza/peso fino a 0,2
kW/kg che non derivino da una versione che sviluppi più di 70 kW
(96 CV) e tricicli di potenza fino a 15 kW (20 CV circa).
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18
anni.
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A
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Guida
di motocicli senza limitazioni e di tricicli di potenza superiore
a 15 kW (20 CV).
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24
anni o 20 anni (21 per i tricicli), se si ha la patente A2 da
almeno 2 anni.
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B1
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Quadricicli
di massa a vuoto fino a 400 kg (550, se destinati al trasporto di
cose), escluse le batterie se elettrici, e potenza fino a 15 kW
(20 CV).
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16
anni, trasporto passeggeri dai 18 anni.
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B
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Autovetture
(fino a 9 posti con massa massima inferiore o pari a 3.500 kg),
eventualmente con rimorchio fino a 750 kg, oppure di massa
superiore a 750 kg, se quella della combinazione non supera i
4.250 kg, previa prova pratica su veicolo specifico.
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18
anni.
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BE
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Mezzi
complessi con motrice di categoria B e rimorchi tra 750 e 3.500
kg.
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18
anni.
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C1
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Autocarri
di massa compresa tra 3.500 e 7.500 kg, anche con rimorchio fino a
750 kg.
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18
anni.
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C1E
|
Mezzi
complessi con motrice B (o C1) e rimorchi con massa fino a 3.500
Kg (superiore a 750 kg). La massa totale non può superare le 12
t.
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18
anni.
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C
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Autocarri
di massa superiore a 3.500 kg, anche con rimorchi fino a 750 kg,
con trasporto di non più di otto passeggeri (oltre al
conducente).
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21
anni.
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CE
|
Mezzi
complessi con motrici di categoria C e rimorchi di massa superiore
a 750 kg.
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21
anni.
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D1
|
Autoveicoli
per il trasporto di non più di 17 persone e lunghezza fino a 8
metri.
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21
anni.
|
D1E
|
Mezzi
complessi con motrici di categoria D1 e rimorchi di massa
superiore a 750 kg.
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21
anni.
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D
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Autoveicoli
per trasporto di più di 9 persone, anche con rimorchio fino a 750
kg.
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24
anni.
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DE
|
Mezzi
complessi con motrice di categoria D e rimorchi di massa max
superiore a 750 kg.
|
24
anni.
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